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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, esclusivamente per quanto riguarda la contribuzione figurativa. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione. Proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità. Proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale le imprese che non rientrano nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare questi contratti, beneficiando di alcune agevolazioni. Trenta milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, sono destinati per le possibili proroghe, da parte del ministro del Lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga, subordinata a un accordo in sede governativa e di un programma di ricollocazione dei lavoratori, può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. Tredici milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, a Italia Lavoro Spa come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Finanziamento del ministero del Lavoro nel limite di 80 milioni, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto (articolo 4, commi 4 e 5)
Modificate le norme sull'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati. Il previsto decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, di concerto con i ministri dell'Economia e del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre alle modalità applicative, dovrà indicare requisiti e criteri per l'estensione. Il provvedimento dovrà essere emanato decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge anticrisi. L'estensione dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto e non quelli in regime di trattamento di fine servizio.

Assegni familiari (articolo 2, comma 5-bis)
Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

Aziende commerciali in crisi (articolo 19-ter)
Vengono ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps. Prevista la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'Inps, ai fini della concessione dell'indennizzo, entro il 31 gennaio 2012. L'erogazione dell'indennizzo è prevista fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Bonus straordinario (articolo 1)
Varato un bonus straordinario destinato ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. L'importo del beneficio è determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo, da un minimo di 200 euro a un massimo di mille euro. Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo ad hoc, per l'anno 2009, con una dotazione di 2,4 miliardi, finanziati dalle maggiori entrate derivanti dal decreto legge anticrisi. Avranno 200 euro i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15mila euro; 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con reddito complessivo familiare fino a 35mila euro. Il bonus è attribuito a un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la social card. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa o sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati contenuti nella richiesta autocertificata presentata dagli interessati entro il 28 febbraio 2009 (prima la data era il 31 gennaio). La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, ai quali non spetta alcun compenso. Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007. Se il bonus richiesto è riferito al periodo d'imposta 2008 il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in base ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009.

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